AVVOCATO
PAOLA
DELFINO
Il
legislatore
ha
predisposto
alcuni
strumenti
giuridici
a
tutela
della
categoria
dei
c.d.
“consumatori”,
allorché
essi
si
trovino
alle
prese
con
la
stipulazione
di
contratti
e,
soprattutto,
con
il
contratto
di
compravendita
che
è
quello
più
ricorrente.
E’
intuitivo,
infatti,
come
un
operatore
professionale
sia
in
possesso
senz’altro
di
nozioni
che
gli
consentono
di
districarsi
nella
intricata
giungla
dei
propri
diritti,
mentre
l’uomo
“medio”,
il
generico
“consumatore”
può
essere
più
facilmente
preda
di
individui
senza
scrupoli
e,
per
tale
motivo,
necessita
di
una
particolare
tutela
giuridica.
Uno
degli
strumenti
predisposti
dal
legislatore
proprio
a
tale
fine
sono
le
norme
contenute
nel
D.Lg.
15/01/1992
n.
50,
che
ha
recepito
una
analoga
Direttiva
Cee,
e
che
riguarda
i
contratti
stipulati
fuori
dai
locali
commerciali
ed,
in
particolare
modo,
i
contratti
di
compravendita
che
sono
quelli
più
diffusi.
Per
“contratti
stipulati
fuori
dei
locali
commerciali”
si
intendono:
le
vendite
a
domicilio,
le
vendite
per
corrispondenza
o
su
catalogo,
le
vendite
televisive
oppure
mediante
strumenti
informatici
(es.
internet),
le
vendite
effettuate
in
occasione
di
gite
o
escursioni
organizzate
fuori
dei
locali
commerciali
dell’impresa
(ad
es.
chi
non
ha
mai
sentito
parlare
delle
gite
organizzate,
in
occasione
delle
quali
viene
proposto
ai
partecipanti
l’acquisto
–
ad
es.
–
di
una
batteria
di
pentole
per
la
cucina?)
oppure
ancora
in
genere
le
vendite
effettuate
in
aree
pubbliche
o
aperte
al
pubblico.
Restano
invece
esclusi
da
tale
previsione
normativa
le
vendite
di
prodotti
alimentari
o
bevande
di
consumo
frequente,
i
contratti
di
assicurazione
ed
i
contratti
aventi
ad
oggetto
strumenti
finanziari
ovvero
diritti
immobiliari
ed,
infine,
i
contratti
per
i
quali
il
corrispettivo
globale
che
deve
essere
pagato
dal
consumatore
non
superi
l’importo
di
£
50.000
(€
25,82).
Finalità
di
tale
legge
è
la
tutela
del
consumatore,
che
in
questi
casi
si
trova
spesso
nell’impossibilità
di
fare
scelte
approfondite
e
meditate
ed
il
cui
consenso
si
ritiene
spesso
forzato
dall’insistenza,
a
volte
eccessiva,
dei
venditori.
Proprio
a
questo
fine
è
stato
stabilito
che,
in
tutti
i
detti
tipi
di
contratto,
il
consumatore
ha
diritto
ad
un
ripensamento,
consistente
nella
possibilità
di
recedere
dal
contratto
stipulato
inviando
al
venditore
una
comunicazione
(mediante
raccomandata
con
ricevuta
di
ritorno)
entro
sette
giorni
dalla
sottoscrizione
del
contratto
stesso
ovvero,
nel
caso
di
vendita
per
corrispondenza
o
per
proposta
televisiva,
entro
sette
giorni
dal
ricevimento
della
merce.
Trascorso
questo
termine
senza
che
sia
stato
operato
il
recesso,
si
ritiene
che
la
scelta
contrattuale
sia
stata
adeguatamente
ponderata
e,
pertanto,
frutto
di
libera
scelta.
Inoltre,
proprio
tenendo
conto
del
fatto
che
dette
norme
sono
volte
alla
tutela
di
soggetti
spesso
ignari
dei
propri
diritti,
è
altresì
previsto
in
capo
al
venditore
l’obbligo
di
informare
l’acquirente
di
questa
sua
possibilità
di
ripensamento;
in
difetto,
il
termine
per
manifestare
la
volontà
di
recesso
è
addirittura
elevato
a
sessanta
giorni
con
la
previsione
ulteriore
di
una
sanzione
a
carico
del
venditore
che
non
ha
ottemperato
all’obbligo
di
informativa.
Normativa
abbastanza
simile,
infine,
è
anche
quella
prevista
dai
D.
Lgs.
23/07/1996
n.
415
e
24/02/1998
n.
58
per
l’ipotesi
della
”offerta
fuori
sede
di
strumenti
finanziari”,
ossia
la
promozione
ed
il
collocamento
presso
il
pubblico
di
azioni,
titoli,
obbligazioni,
titoli
di
Stato,
titoli
del
debito
pubblico,
quote
di
fondi
comuni
di
investimento,
ecc.,
qualora
questi
siano
effettuati
fuori
dai
locali
sede
del
soggetto
che
propone
l’investimento.
In
tutti
questi
casi
il
contratto
non
si
perfeziona
con
la
sottoscrizione,
ma
resta
“congelato”
per
sette
giorni,
nel
corso
dei
quali
il
compratore
può
esercitare
il
suo
diritto
di
ripensamento;
soltanto
dopo
l’avvenuto
decorso
di
tale
termine
senza
che
sia
stato
esercitato
il
diritto
di
recesso
il
contratto
si
può
dire
perfezionato.