AVVOCATO

  STRUMENTI A TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA STIPULAZIONE DI CONTRATTI

    A cura dell’Avvocato

      PAOLA DELFINO

Il legislatore ha predisposto alcuni strumenti giuridici a tutela della categoria dei c.d. “consumatori”, allorché essi si trovino alle prese con la stipulazione di contratti e, soprattutto, con il contratto di compravendita che è quello più ricorrente.

E’ intuitivo, infatti, come un operatore professionale sia in possesso senz’altro di nozioni che gli consentono di districarsi nella intricata giungla dei propri diritti, mentre l’uomo “medio”, il generico “consumatore” può essere più facilmente preda di individui senza scrupoli e, per tale motivo, necessita di una particolare tutela giuridica.

Uno degli strumenti predisposti dal legislatore proprio a tale fine sono le norme contenute nel D.Lg. 15/01/1992 n. 50, che ha recepito una analoga Direttiva Cee, e che riguarda i contratti  stipulati fuori dai locali commerciali ed, in particolare modo, i contratti di compravendita che sono quelli più diffusi.

Per “contratti stipulati fuori dei locali commerciali” si intendono: le vendite a domicilio, le vendite per corrispondenza o su catalogo, le vendite televisive oppure mediante strumenti informatici (es. internet), le vendite effettuate in occasione di gite o escursioni organizzate fuori dei locali commerciali dell’impresa (ad es. chi non ha mai sentito parlare delle gite organizzate, in occasione delle quali viene proposto ai partecipanti l’acquisto – ad es. – di una batteria di pentole per la cucina?) oppure ancora in genere le vendite effettuate in aree pubbliche o aperte al pubblico. Restano invece esclusi da tale previsione normativa le vendite di prodotti alimentari o bevande di consumo frequente, i contratti di assicurazione ed i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari ovvero diritti immobiliari ed, infine, i contratti per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato dal consumatore non superi l’importo di £ 50.000 (€ 25,82).

Finalità di tale legge è la tutela del consumatore, che in questi casi si trova spesso nell’impossibilità di fare scelte approfondite e meditate ed il cui consenso si ritiene spesso forzato dall’insistenza, a volte eccessiva, dei venditori.

Proprio a questo fine è stato stabilito che, in tutti i detti tipi di contratto, il consumatore ha diritto ad un ripensamento, consistente nella possibilità di recedere dal contratto stipulato inviando al venditore una comunicazione (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno) entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto stesso ovvero, nel caso di vendita per corrispondenza o per proposta televisiva, entro sette giorni dal ricevimento della merce.

Trascorso questo termine senza che sia stato operato il recesso, si ritiene che la scelta contrattuale sia stata adeguatamente ponderata e, pertanto, frutto di libera scelta.

Inoltre, proprio tenendo conto del fatto che dette norme sono volte alla tutela di soggetti spesso ignari dei propri diritti, è altresì previsto in capo al venditore l’obbligo di informare l’acquirente di questa sua possibilità di ripensamento; in difetto, il termine per manifestare la volontà di recesso è addirittura elevato a sessanta giorni con la previsione ulteriore di una sanzione a carico del venditore che non ha ottemperato all’obbligo di informativa.

Normativa abbastanza simile, infine, è anche quella prevista dai D. Lgs. 23/07/1996 n. 415 e 24/02/1998 n. 58 per l’ipotesi della ”offerta fuori sede di strumenti finanziari”, ossia la promozione ed il collocamento presso il pubblico di azioni, titoli, obbligazioni, titoli di Stato, titoli del debito pubblico, quote di fondi comuni di investimento, ecc., qualora questi siano effettuati fuori dai locali sede del soggetto che propone l’investimento. In tutti questi casi il contratto non si perfeziona con la sottoscrizione, ma resta “congelato” per sette giorni, nel corso dei quali il compratore può esercitare il suo diritto di ripensamento; soltanto dopo l’avvenuto decorso di tale termine senza che sia stato esercitato il diritto di recesso il contratto si può dire perfezionato.